Pos. 3   Prot. N. 109.11.08  



Oggetto: Lavori pubblici. Commissioni di collaudo. Procedura per l'affidamento dell'incarico.






ASSESSORATO REGIONALE DEI
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici

Palermo






1.Con la nota n. 24043 del 10 aprile 2008 codesto Dipartimento ha chiesto un parere in ordine alla procedura da adottare per l'affidamento dell'incarico di collaudo in oggetto indicato.
Viene riferito che l'importo dei lavori del progetto "di recupero del complesso edilizio xxx" nel comune di xxx ammontano a € 18.666.295,47 e che pertanto ai sensi dell''art. 28 comma 19 della l.r. n.7/2003 le operazioni di collaudo devono essere effettuate da una commissione composta da tre professionisti.
Viene rappresentato altresì che il compenso spettante ad ogni singolo professionista ammonta a circa € 40.000,00 comprensivi di rimborso spese.
Quindi, continua codesto Dipartimento, essendo il compenso inferiore a € 100,000 l'individuazione dei singoli componenti della commissione deve avvenire mediante procedura negoziata nel rispetto dei parametri fissati dagli artt 57 e 91 del codice dei contratti; procedura richiamata espressamente nella circolare del 22.12.2006 pubblicata in GURS 05.01.2007 e nell'avviso pubblico per la costituzione dell'albo per l'affidamento degli incarichi approvato con decreto assessoriale del 2 marzo 2007 pubblicato in GURS n. 12 del 16.03.2007.
Codesta Amministrazione pur dell'avviso che "il compenso da prendere in esame è quello che verrà percepito dal singolo professionista a cui l'incarico verrà affidato" chiede sul punto il parere dello Scrivente.

2. In relazione al quesito sottoposto non si ritiene di condividere l'orientamento espresso da codesto Dipartimento.
Premesso che gli incarichi di collaudo rientrano infatti fra gli appalti di servizi di ingegneria, come precisato dalla Corte di Giustizia Europea nella recentissima pronuncia n. C-412/4 sez. II 21/2/2008 e che il relativo affidamento delle attività di verifica dei lavori deve essere effettuato conformemente alle regole enunciate dalle direttive 92/50 e 93/38, deve precisarsi che sia nel caso in cui l'incarico di collaudo sia conferito singolarmente che nel caso in cui sia conferito a commissioni di professionisti, lo stesso deve considerarsi come unico appalto per un'unica opera e, conseguentemente, l'importo deve essere considerato unitariamente.
Invero come precisato più volte dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (Deliberazione n. 161 del 04/06/2003) configura un artificioso frazionamento dell'incarico tecnico, in contrasto con quanto disposto dall'art. 17, commi 12 e 12bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e con l'art. 62, comma 10, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., il comportamento della stazione appaltante che abbia deliberato di affidare fiduciariamente, con un unico atto di affidamento, singoli incarichi attinenti a prestazioni tecniche parziali, senza prendere in alcuna considerazione la possibilità di accorpare tali incarichi, da cui sarebbe conseguito il superamento della soglia dei 100.000 euro e, pertanto, l'obbligo di ricorrere alle procedure di gara.
Il divieto di frazionamento degli incarichi viene ribadito dal nuovo codice dei contratti, D.Lgs n. 163/06 che, all'art 29, rubricato "Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici" al comma 1 prevede che " Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato" .
Quindi, come indicato nella circolare 22 dicembre 2006 di codesto Assessorato, se l'importo stimato dell'incarico- valutato con le modalità di cui sopra- è compreso tra €100.000 e la soglia di applicazione delle disciplina comunitaria gli enti devono procedere al relativo affidamento con asta pubblica o licitazione privata.
Se, diversamente, l'importo stimato dell'incarico è inferiore a 100.00 euro, la circolare sopra menzionata ha precisato che gli enti devono procedere al relativo affidamento tramite la procedura negoziata di cui agli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D.Lgs n. 163/06.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, nel caso in esame, il compenso da prendere come base della negoziazione è l'onorario spettante alla commissione nel suo complesso che se, come sembra, cumulativamente considerato è di importo superiore ad € 100.000, comporta l'applicazione delle procedure di affidamento di cui all'art. 5 primo capoverso della circolare sopra menzionate ( asta pubblica o licitazione privata).


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.
           



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